Art. 37
Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l'istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva