Art. 38
Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si applica l'articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge piu' favorevole al reo.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva