Art. 39
[1]L'articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione del codice medesimo.
[2]Qualora il condannato si trovi gia' ricoverato in un manicomio giudiziario, l'esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva