Art. 40
La esclusione dal beneficio dell'amnistia o dell'indulto stabilita per i recidivi dall'ultimo capoverso dell'articolo 151 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, e' stato commesso prima dell'attuazione del codice.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva