Art. 43
Per i fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l'articolo 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva