Art. 45
Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza, pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva