Art. 47
[1]Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale, la prova della verita' continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall'articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facolta' di prova al momento dell'attuazione del codice penale, puo' esercitare tale facolta', a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.
[2]In tutti i casi e' ammessa la facolta' di deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto, a' termini del capoverso dell'articolo 596 del codice penale.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva