Art. 52
[1]Quando un minore degli anni quattordici e' prosciolto per un fatto commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosita' sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.
[2]Allo scadere dell'anno si procede al riesame della pericolosita', osservandosi, anche per gli esami ulteriori, quanto e' disposto nell'articolo 208 del codice penale.
[3]Le disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratta di un minore riconosciuto non imputabile, a' termini dell'articolo 98 del codice penale.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva