Art. 53
[1]Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato interamente la pena.
[2]Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, e' sottoposto, al termine della pena, a liberta' vigilata. Il provvedimento e' emesso dal giudice di sorveglianza, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva