Art. 55
[1]Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l'attuazione del codice per reati precedentemente commessi.
[2]Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza dopo che la corte ha pronunciato sul ricorso.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva