Art. 57
[1]Con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 28 maggio 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 308, foglio 146. - Mancini.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva