Art. 7
[1]I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la « pena pecuniaria », senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.
[2]Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.
[3]I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva