Art. 8
[1]Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta a duemila o l'ammenda da lire venti a trecento.
[2]Quando la legge stabilisce la « pena pecuniaria », senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da lire venti a trecento.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva