Art. 9
Quando per il concorso di una o piu' circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pene ordinaria, ma a quella di specie diversa.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva