Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Testo vigente dal 19 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;49~art14 · fonte su Normattiva