Disposizioni
Art. 14
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Testo vigente dal 19 febbraio 1979
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Testo vigente dal 19 febbraio 1979
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1979-02-09;49~art14 · fonte su Normattiva