La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 2 deve essere presentata al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data in cui e' stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio e deve indicare:

  • a)il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;
  • b)la data di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;
  • c)il prezzo della costruzione;
  • d)il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo o il valore dichiarato dal cantiere nei termini di cui al comma 7 dell'articolo 2.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art3 · fonte su Normattiva