Disposizioni

Art. 2 — Membro del Parlamento europeo

Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
  • b)all'articolo 1, primo comma, le parole: "I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
  • c)all'articolo 2, quarto comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri";
  • d)all'articolo 4, primo comma, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia";
  • e)all'articolo 6:
  • 1)al primo comma, alinea, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia";
  • 2)al secondo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";
  • 3)al terzo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";
  • 4)al quarto comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il membro del Parlamento europeo";
  • 5)al sesto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai membri";
  • f)all'articolo 7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
  • g)all'articolo 12, ottavo comma, le parole: "dei rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri";
  • h)all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai candidati";
  • i)all'articolo 40, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
  • l)all'articolo 41, primo comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il candidato";
  • m)all'articolo 44, primo comma, le parole: "di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,";
  • n)all'articolo 49, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad";
  • o)all'articolo 51, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";
  • p)all'articolo 52:
  • 1)al primo comma, le parole: "rappresentanti al" sono sostituite dalle seguenti: "membri del";
  • 2)al secondo comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri";
  • q)all'articolo 55, primo comma, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il titolo e' sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
  • b)all'articolo 1, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
  • c)all'articolo 2, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo";
  • d)all'articolo 3, primo comma:
  • 1)al primo periodo, le parole: "I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo";
  • 2)al secondo periodo, le parole: "Agli stessi rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "Agli stessi membri";
  • e)all'articolo 4, primo comma, le parole: "Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";
  • f)all'articolo 5, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,". Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo", contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili.

Testo vigente dal 29 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-03-27;78~art2 · fonte su Normattiva