Disposizioni

Art. 3 — Misure sanzionatorie

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravita' la sanzione e' diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravita' la sanzione e' diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo da un mese a un anno. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attivita' organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Testo vigente dal 21 aprile 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-04-08;55~art3 · fonte su Normattiva