Disposizioni

Art. 3 — Modifiche all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di partecipazione dell'Italia a organismi finanziari internazionali multilaterali

All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza delle spese di gestione e di intervento»;
  • b)al comma 2-bis, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale relazione, riferita alle attivita' svolte nell'anno precedente, e' trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno».

Testo vigente dal 27 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-24;173~art3 · fonte su Normattiva