Disposizioni
Art. 2 — Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia
Presso il Ministero della salute e' istituito l'osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, di seguito denominato «osservatorio», composto da tredici membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati:
- a)un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;
- b)due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
- c)sei medici di comprovata esperienza specializzati nella diagnosi e nella cura del diabete di tipo 1 e della celiachia;
- d)due rappresentanti, per ciascuna patologia, delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia, anche in attuazione del titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I membri dell'osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio e' svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. L'osservatorio studia ed elabora le risultanze dello screening di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 27 settembre 2023
