Art. 1
La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni internazionali». Ai fini della presente legge, e' funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.
Testo vigente dal 30 dicembre 2010
