Disposizioni

Art. 26 — Custodia e movimento fondi

Per motivi connessi alla sicurezza della custodia e del movimento dei fondi, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, puo' autorizzare uffici diversi dalla cassa provinciale a ricevere i versamenti di altri uffici della stessa provincia ed a fare a questi le sovvenzioni. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i rapporti fra la direzione provinciale, l'ufficio autorizzato a ricevere i versamenti e ad eseguire le sovvenzioni in luogo della cassa provinciale e gli uffici che effettuano i versamenti e chiedono le sovvenzioni, nonche' le modalita' di custodia dei fondi e delle chiavi dei mezzi di custodia nell'ufficio designato. Nel caso e per le localita' in cui le forze dell'ordine incontrino obiettive difficolta' ad eseguire la vigilanza degli uffici postali o la scorta armata ai mezzi di trasporto dei fondi e dei valori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce, sentito il consiglio di amministrazione, le misure cautelari alternative, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di assicurare la regolare e puntuale esecuzione dei servizi e, in particolare, del pagamento delle pensioni.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art26 · fonte su Normattiva