Art. 14
Estinzione del reato o della pena
Quando le disposizioni concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione della pena per decorso del tempo, contenute nei codici penali militari abrogati e nei nuovi, sono diverse, si applicano le disposizioni favorevoli al reo.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva