Art. 21 — Difensore
La nomina del difensore d'ufficio e' ad esso comunicata verbalmente, quando e' presente, e di cio' e' fatta menzione nel processo verbale. Quando il difensore non e' presente, la nomina gli e' comunicata mediante avviso notificato nei modi stabiliti dall'articolo 299 del codice penale militare di pace.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva