Art. 358Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo

[1]11 presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento.

[2]L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento e' notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non e' detenuto, la notificazione gli e' fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.

[3]11 termine per comparire non puo' essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art358 · fonte su Normattiva