Art. 358 — Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo
[1]11 presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento.
[2]L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento e' notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non e' detenuto, la notificazione gli e' fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.
[3]11 termine per comparire non puo' essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell'articolo 183 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva