Art. 30
Redazione della sentenza
La minuta della sentenza e' presentata dal giudico relatore, entro dieci giorni dalla sua pronuncia, al presidente del tribunale per il visto ed e' poi consegnata al cancelliere, il quale, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva