Art. 34
Accertamenti del giudice di sorveglianza
Il giudice di sorveglianza, se difettano manifestamente le condizioni prescritte per la concessione della liberazione condizionale, dichiara senz'altro inammissibile la domanda con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo; altrimenti, compiute le indagini che ritiene necessarie, da' parere sull'ammissione della domanda e trasmette gli atti al Ministero competente, per il tramite del procuratore generale militare del Re Imperatore, che esprime pure motivato parere. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 28/7/1976, n. 198) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziche' ad un organo giurisdizionale di adeguato livello".
Testo vigente dal 29 luglio 1945, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva