Art. 35
Concessione della liberazione condizionale
La liberazione condizionale e' conceduta con decreto del Ministro da cui dipendeva il militare condannato, al momento del commesso reato. Il giudice di sorveglianza, nel dare esecuzione al decreto ministeriale, ordina che il liberato sia sottoposto a liberta' vigilata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 28/7/1976, n. 198) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziche' ad un organo giurisdizionale di adeguato livello".
Testo vigente dal 29 luglio 1945, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva