Art. 38
Dichiarazione della estinzione del reato per la condotta del condannato
Alla data della cessazione dello stato di guerra, alla dichiarazione di estinzione del reato a' sensi dell'articolo 38 del codice penale militare di guerra provvede il tribunale competente per l'esecuzione, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, su richiesta del pubblico ministero o del condannato, previo accertamento delle condizioni prevedute dall'articolo suddetto.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva