Art. 43
Istituiti processuali
[1]Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni relativi alla procedura penale militare, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni dei nuovi codici penali militari.
[2]Gli istituti aboliti o modificati dai codici penali militari si intendono aboliti o modificati anche per le leggi o i decreti che li richiamano.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva