Art. 47
Incapacita' giuridiche derivanti da sentenza di proscioglimento
Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacita' giuridica da sentenza di proscioglimento di un giudice militare, tale effetto si intende limitato alla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva