Art. 51 — Nullita' processuali
Le eccezioni di nullita', di atti compiuti nella istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunciate, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, presso i tribunali militari, sono regolate dalle disposizioni vigenti prima di tale data.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva