Art. 300 (Codice penale militare di guerra)

[1](Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione).

[2]Nei casi preveduti dall'articolo precedente:

[3]1° se la istruzione non e' compiuta, essa prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace; ma restano validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra;

[4]2° se e' stato gia' disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di guerra, a questo s'intende sostituito il tribunale militare competente a norma dell'articolo precedente.

[5]Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]MUSSOLINI

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art300 · fonte su Normattiva