Art. 300 (Codice penale militare di guerra)
[1](Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione).
[2]Nei casi preveduti dall'articolo precedente:
[3]1° se la istruzione non e' compiuta, essa prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace; ma restano validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra;
[4]2° se e' stato gia' disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di guerra, a questo s'intende sostituito il tribunale militare competente a norma dell'articolo precedente.
[5]Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva