Art. 56Esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte

[1]o di condanna che importa la degradazione).

[2]Fino a quando non siano stati emanati i regolamenti militari indicati negli articoli 25 e 404 del codice penale militare di pace, si applicano, per la esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna che importa la degradazione, le norme e le istruzioni attualmente vigenti.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art56 · fonte su Normattiva