Art. 56 — Esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte
[1]o di condanna che importa la degradazione).
[2]Fino a quando non siano stati emanati i regolamenti militari indicati negli articoli 25 e 404 del codice penale militare di pace, si applicano, per la esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna che importa la degradazione, le norme e le istruzioni attualmente vigenti.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva