Art. 428 — Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia
[1]Il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti:
[2]1° la condanna alla pena di morte non puo' essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del Ministro della marina;
[3]2° la condanna alla pena di morte e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si e' svolto il giudizio, o, in caso d'impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto.
[4]Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, puo' sospendere la esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della marina.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva