Per le forniture e per le somministrazioni di beni e servizi da parte dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a. - e delle societa' in cui l'ATI assume partecipazioni in base all'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a concedere anticipazioni di pagamento, fino ad un massimo del 70 per cento del loro importo, con facolta' di chiedere idonea garanzia fidejussoria. Le anticipazioni saranno gradualmente recuperate sulle liquidazioni relative alle forniture o somministrazioni per le quali sono state concesse, nella stessa misura percentuale. L'erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma e' subordinata all'assicurazione contro i rischi dell'incendio delle giacenze di prodotti da fornire e delle relative materie prime e semilavorati, con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' altresi' autorizzata, qualora esigenze commerciali lo richiedano, a concedere dilazioni di pagamento, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla consegna, sui beni ceduti in vendita all'ATI ed alle societa' da questa partecipate, con facolta' di chiedere idonea garanzia fidejussoria. Le societa' per azioni, alle quali trasferire o conferire partecipazioni azionarie ed altre attivita', possono essere costituite dall'ATI anche mediante la sottoscrizione dell'intero capitale sociale.

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;51~art1 · fonte su Normattiva