Art. 11 — Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro
L'intelligenza artificiale e' impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrita' psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualita' delle prestazioni lavorative e la produttivita' delle persone in conformita' al diritto dell'Unione europea. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non puo' svolgersi in contrasto con la dignita' umana ne' violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente e' tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'eta', delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformita' al diritto dell'Unione europea.
Testo vigente dal 25 settembre 2025
