La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, e' autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Testo vigente dal 14 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-02-05;22~art1 · fonte su Normattiva