Disposizioni in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi
Art. 2
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Testo vigente dal 17 gennaio 1949
