Art. 3 — Procedure per l'assegnazione delle elargizioni
Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
Testo vigente dal 10 agosto 2011
