Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Testo vigente dal 10 agosto 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-07-12;135~art3 · fonte su Normattiva