Art. 2 — Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Testo vigente dal 7 ottobre 2024
