All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art28 · fonte su Normattiva