Art. 34 — Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti
All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico». All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito derivante dall'applicazione del tributo».
Testo vigente dal 18 gennaio 2016
