Disposizioni in materia ambientale

Art. 14 — Disposizioni in materia di siti inquinati

All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti: "p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

  • p-sexies)Broni;
  • p-septies)Falconara Marittima;
  • p-octies)Serravalle Scrivia; p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
  • p-decies)Orbetello area ex Sitoco;
  • p-undecies)aree del litorale vesuviano;
  • p-duodecies)aree industriali di Porto Torres; p-terdecies) area industriale della Val Basento".

Testo vigente dal 13 agosto 2002

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art14 · fonte su Normattiva