Decorsi venticinque giorni da quello in cui e' stata fatta la denuncia senza che all'istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Istituto pero' non puo' dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, se prima non abbia avuto assicurazione dalla Cancelleria del tribunale o della pretura della mancata presentazione del ricorso.

Testo vigente dal 21 settembre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art8 · fonte del testo