Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

Art. 16 — Agevolazioni per l'informazione al consumatore

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione dei relativi progetti. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Testo vigente dal 20 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art16 · fonte su Normattiva