Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno
Art. 15 — Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;
- b)sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
- c)sara' confermata la possibilita' di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
Testo vigente dal 21 dicembre 1992
