Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno

Art. 7 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega

L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;
  • b)alla Societa' italiana degli autori ed editori sara' affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;
  • c)saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del deposito dei programmi per elaboratore;
  • d)sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonche' l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.

Testo vigente dal 21 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489~art7 · fonte su Normattiva