All'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219. In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni. 5-ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883".

Testo vigente dal 4 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-28;730~art7 · fonte su Normattiva