Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attivita' scolastiche Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attivita' formative curricolari ed extracurricolari e' subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonche' della coerenza con la finalita' educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'eta' degli studenti.

Testo vigente dal 22 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-09;104~art2 · fonte su Normattiva